
Introduzione
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha cambiato in modo significativo le regole sui rimborsi in caso di volo cancellato. Fino a oggi molte compagnie aeree rimborsavano solo il prezzo del biglietto, escludendo le commissioni applicate da agenzie di viaggio o portali online. La Corte UE ha chiarito che questa pratica è illegittima: il rimborso deve essere totale, comprese le commissioni di intermediazione.
Cosa dice la sentenza UE
Secondo la decisione della Corte di Giustizia (causa C‑45/24), quando un volo viene cancellato:
- il passeggero ha diritto al rimborso integrale del prezzo pagato;
- il rimborso deve includere anche la commissione riscossa dall’intermediario (agenzia, portale come Opodo, eDreams, ecc.);
- la compagnia aerea è responsabile del rimborso completo, anche se la commissione è stata incassata da un soggetto terzo.
Fonti:
- La Corte UE stabilisce che il vettore deve rimborsare anche i costi di intermediazione.
- Il rimborso deve includere la commissione dell’intermediario, non solo il biglietto.
- La sentenza nasce da un caso riguardante un biglietto acquistato tramite Opodo per un volo KLM.
- Il rimborso deve comprendere l’intero prezzo del biglietto, commissioni incluse.
Perché questa sentenza è importante
La decisione UE rappresenta una svolta per i consumatori:
Maggiore tutela dei passeggeri
Le compagnie non possono più scaricare la responsabilità sugli intermediari.
Rimborso più rapido e trasparente
Il passeggero non deve più fare richieste separate a compagnia e agenzia.
Fine delle “commissioni fantasma”
Molti portali trattenevano 20–100 € di commissioni non rimborsate.
Quando hai diritto al rimborso completo
Hai diritto al rimborso totale (biglietto + commissioni) se:
- il volo è stato cancellato;
- non hai accettato un volo alternativo;
- hai acquistato tramite intermediario (online o fisico);
- hai pagato una commissione di servizio.
Come richiedere il rimborso: guida pratica
Ecco i passaggi consigliati per ottenere il rimborso completo:
Contatta la compagnia aerea
Indica:
- numero di prenotazione
- data del volo
- prova della commissione pagata
- riferimento alla sentenza UE (C‑45/24)
Allega la ricevuta dell’intermediario
Serve per dimostrare l’importo totale pagato.
Se la compagnia rifiuta
Puoi rivolgerti a:
- ECC-Net Italia
- ENAC
- associazioni consumatori
- piattaforme ADR
FAQ SEO – Domande frequenti
La compagnia può rifiutare di rimborsare la commissione?
No. La sentenza UE obbliga il vettore a rimborsare anche la commissione dell’intermediario.
Vale anche per prenotazioni tramite portali come Opodo, eDreams, Expedia?
Sì. La sentenza nasce proprio da un caso Opodo–KLM.
Vale per voli cancellati anni fa?
Sì, se la richiesta non è prescritta secondo la normativa nazionale.
Serve contattare anche l’agenzia?
No. La responsabilità del rimborso è della compagnia aerea.
Conclusione
La nuova sentenza UE rappresenta una vittoria importante per i passeggeri: in caso di volo cancellato, il rimborso deve essere totale e includere anche le commissioni pagate all’intermediario. Un passo avanti verso maggiore trasparenza e tutela dei diritti dei viaggiatori.






